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LA LEGGE

ULTIMA ORA

RESIDENZA O DOMICILIO? DOVE VANNO DENUNCIATE LE ARMI? a cura dell’avv. Francesco Occhiuto
 


(25/03/2025)

Nella prassi, accade quasi sempre che un legale detentore di armi detenga e denunci le armi stesse nel luogo nel quale si trova la sua dimora abituale e, spesso, in tale luogo coincidono sia la sua residenza, sia il suo domicilio. Giova, invero, ricordare che secondo l’articolo 43 del codice civile, il domicilio è il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, mentre la residenza è il luogo “in cui la persona ha la dimora abituale”. Non di rado però, ci si può trovare dinanzi alla necessità di detenere le proprie armi nel luogo di domicilio anziché in quello di residenza (chiaramente il presupposto logico vuole che essi siano diversi), oppure può capitare che si abbia il desiderio di tenere parte delle armi nella propria abitazione principale e parte in una seconda casa (magari per dedicarsi all’esercizio del tiro a volo durante le ferie/vacanze senza per questo dover viaggiare con il fucile al seguito). In entrambi i casi, giustamente gli appassionati si domandano se ciò sia possibile o sia, invece, vietato dalla legge.
Ebbene, a tal riguardo cosa prescrive il Legislatore?
La normativa in materia di armi, per la verità, non prescrive alcunché in merito a eventuali divieti sulla detenzione di armi in luoghi diversi dalla residenza o addirittura in più luoghi differenti, né tantomeno (per fare un confronto sul lato opposto) a obblighi di detenzione nel luogo di residenza. Secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 38 Tulps (“La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”), il solo aspetto fondamentale da conoscere alla perfezione è che le armi siano denunciate nel luogo nel quale effettivamente si trovano. Inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20bis della legge 110/75 occorre che, indipendentemente dal luogo nel quale siano detenute le armi, sia assicurata la diligenza (del bonus pater familias) nella loro custodia. Vale a dire secondo la capacità di discernimento dell’uomo medio, infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, (in particolare Suprema Corte di Cassazione I Sezione, sentenza n.1868 del 21 Gennaio 2000) “l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi come previsto dall’art. 20 della legge 18 Aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, posso esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’ “id quod plerumque accidit”. Quindi, per esempio, non è affatto una lungimirante idea quella di decidere di tenere (e denunciare) un fucile nella casa di campagna, nel momento in cui la casa stessa resti disabitata per lungo tempo e non siano peraltro adottate le necessarie cautele di sicurezza. In caso di furto delle armi, in un caso del genere, si rischia seriamente di essere denunciati (senza biasimo alcuno) per omessa custodia di armi.
Per denunciare le armi quante denunce servono?
Nel caso in cui le armi siano tutte detenute in un unico luogo, diverso dalla residenza, la modalità di denuncia delle armi non differisce in alcun modo dalla consueta procedura. Si pone tuttavia l’interrogativo su cosa fare nel caso in cui si verifichi l’occasione di avere armi denunciate in due luoghi differenti, che ricadano sotto la competenza di due differenti organi periferici di pubblica sicurezza (per esempio, due stazioni Carabinieri in due diversi paesi o una stazione Carabinieri e un Commissariato di zona e così via). In questo caso, in teoria, le opzioni potrebbero essere due: una sola denuncia, nella quale siano riportate le caratteristiche di tutte le armi detenute e tutti gli indirizzi nei quali sono detenute, oppure due denunce distinte, suddivise a seconda dell’indirizzo di detenzione e della relativa autorità di Ps competente.
La lettura dell’ultimo comma dell’articolo 58 del regolamento di esecuzione al Tulps fa propendere per la prima soluzione: “Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate”. A questo punto, appurato che il documento debba essere uno solo, è opportuno che esso sia notificato a entrambe le autorità di pubblica sicurezza competenti (ciascuna per uno dei due indirizzi di detenzione) e che ci si faccia rilasciare copia vidimata da ciascuna di esse.
Per informazioni: f.occhiuto@gmail.com
 
“I delitti possono restare impuniti, ma non possono lasciare tranquillo chi li ha commessi” (Seneca)
 

LA COMMISSIONE EUROPEA PRENDE DI NUOVO DI MIRA LE CACCE REGIONALI A MALTA E IN FRANCIA
 


(24/02/2025)

La recente decisione della Commissione europea di avviare procedure di infrazione contro Malta e di deferire la Francia alla Corte di giustizia dell'UE per le pratiche di caccia regionali, ha scatenato la rabbia nella comunità venatoria europea. Quest'ultima azione rappresenta l'ennesimo esempio di intervento pesante che colpisce in modo sproporzionato le comunità rurali senza alcun impatto misurabile sulla biodiversità. Queste pratiche di caccia regionali sono profondamente radicate nel patrimonio culturale e sono state regolamentate in conformità alla Direttiva Uccelli. L'uso secolare di trappole a rete per gli uccelli è selettivo, con solo un piccolo numero di uccelli catturati e rigorosamente supervisionato, assicurando che tali catture non rappresentino una minaccia per la biodiversità. È stata aperta un'infrazione contro Malta per il loro progetto di ricerca sulla cattura dei fringuelli, che è stato ridefinito proprio per conformarsi a una precedente sentenza della Corte. La Francia invece è stata deferita alla Corte per la sua tradizionale caccia regionale al colombaccio, una specie le cui popolazioni sono in forte incremento in tutta Europa. Il numero di individui catturati con questo metodo tradizionale è insignificante e, soprattutto, le installazioni sono poche e storiche perché risalenti anche a molti decenni addietro. "L'ultima azione della Commissione europea è un chiaro esempio di eccesso normativo. Rappresenta un'interpretazione estremamente rigida della Direttiva Uccelli e non riconosce il valore culturale di queste pratiche", ha affermato Laurens Hoedemaker, Presidente di FACE. "I metodi di caccia regionali fanno parte dell'identità rurale europea e non rappresentano una minaccia per le popolazioni di animali selvatici. Esortiamo la Commissione ad adottare un approccio più proporzionato, anziché criminalizzare le comunità locali che hanno praticato queste attività in modo responsabile per generazioni". Questa è l'ennesima mossa della Commissione europea che erode le tradizioni europee, la conoscenza locale e il tessuto delle comunità rurali. Tali iniziative alieneranno coloro che hanno salvaguardato queste pratiche per secoli senza risolvere alcun problema di conservazione della natura. FACE invita la Commissione europea a riconoscere e attuare il principio di proporzionalità quando affronta le forme di caccia regionali. I cacciatori e le comunità rurali europee meritano un trattamento equo e il riconoscimento del loro contributo alla conservazione, piuttosto che un'azione legale che ignora, anzi mira ad azzerare, le realtà locali. (rielaborazione da comunicato stampa FACE - Federazione Europea per la Caccia e la Conservazione - communication@face.eu - www.face.eu)

TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE
TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE
SULLA VALIDITÀ DEL PORTO D’ARMI USO CACCIA
a cura dell’avv. Francesco Occhiuto
 


(23/01/2025)

Un argomento assai spesso dibattuto tra i seguaci di Diana riguarda l’annosa questione della validità del porto d’armi uso caccia (non scaduto) in assenza del pagamento della famigerata tassa di concessione governativa. In effetti, trattasi di tematica molto specifica che, se non attenzionata nel modo opportuno, rischia di generare confusione, esponendo a sanzioni i più disattenti.
Sul punto, la circolare del Ministero dell’Interno (Circ. Min. Interno nr. 557/PAS7U/008463/10100.A(1)1) datata 20.05.2016 cerca di rispondere in ordine alla fattispecie che qui ci occupa richiamando alcune normative di riferimento.
Al riguardo, viene osservato con la richiamata circolare che la licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art. 61 Reg. T.U.L.P.S., un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative nella misura stabilita per il tipo cui appartiene l’arma oggetto dell’autorizzazione.
La mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza, trattandosi di due differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della P.A. che, nel loro contenuto unitario, rappresentano la operatività dell’autorizzazione definitiva al porto delle armi, rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità (es. acquisto armi e munizioni).
A ciò si aggiunge che il pagamento della prescritta tassa non rappresenta un puro adempimento di natura fiscale, dato che l’art.8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.641 dispone l’inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse.
Sulla questione in argomento, si è anche espressa la competente Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, con nota prot. 954-13036/2011, del 27.04.2011.
Il Ministero dell’Interno prosegue affermando che, con l’entrata in vigore della legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento), il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l’invalidità della licenza, comporta, nel caso di porto d’armi da caccia, la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cass. n. 01553 del 13.06.1990 sez. I).
Del resto, viene ancora osservato dal Ministero, va pure considerato che nella Tariffa annessa al suindicato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo II, art. 5, note, punto 1) si stabilisce, per la licenza uso caccia, che la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma, e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. Dunque, nel corso del periodo di validità della licenza medesima, è facoltà del titolare corrispondere la prevista tassa di cc.gg. solo per gli anni in cui intende effettivamente fare uso della propria licenza di caccia.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l’esercizio del tiro a volo, la legge 18 giugno 1969, n. 323 ha previsto che “…è in facoltà del Questore (…) rilasciare a chi ne faccia richiesta (…) apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell’interessato al campo di tiro e viceversa…” al soggetto che intenda svolgere l’esercizio dell’attività di tiro a volo “…qualora sia sprovvisto di licenza di porto d’armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo…” (all’epoca per il porto di fucile era ancora vigente la locuzione “anche per uso di caccia”).
Ne discende che l’interessato, qualora sia munito di “licenza di porto di fucile anche per uso di caccia” possa utilizzarla anche per l’attività di tiro a volo, sempreché tale licenza sia efficace e in corso di validità.
Poiché l’articolo 8 del citato DPR n. 641 del 1972, stabilisce che “Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”, ne discende che, qualora si intenda fare uso della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l’esercizio dell’attività di tiro a volo, deve essere corrisposta la tassa annuale di concessione governativa.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento all’utilizzo della licenza per l’acquisto di armi.
Per le considerazioni sopra esposte, conclude il Ministero dell’Interno con la circolare suindicata oggetto di disamina, deve quindi ritenersi che, anche nel caso di acquisto di armi, è necessario che l’utilizzo della licenza sia accompagnato, affinché sussista l’efficacia di tale documento, dal pagamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall’articolo 5 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.
In conclusione, a parere di chi scrive, a quanto disposto dall’art. 8 del D.P.R. n. 642/1972, che prevede per l’appunto l’inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse, cristallizza il fatto che la licenza di porto di fucile uso caccia, seppur avente una validità di 5 anni (6 per quelle rilasciate fino al 13 Settembre 2018), deve ritenersi efficace solo subordinatamente al rinnovo annuale del pagamento delle tasse CCGG. In assenza del versamento, la licenza, seppur ancora valida, non produce effetti giuridici e quindi non è utilizzabile per alcuna attività legata all’uso delle armi. Resta, in ogni caso, titolo valido per la detenzione di armi e materiale esplodente, di cui già si è in possesso, fino alla naturale scadenza dei cinque anni.
Sul tema, sempre importante, delle possibili sanzioni che si rischiano nel caso della mancata osservanza delle disposizioni di legge con riferimento alla fattispecie in esame, deve essere rilevato che la giurisprudenza, non di rado, si è discostata dalle interpretazioni fornite al riguardo dalla richiamata circolare Ministeriale. Infatti, secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale, il mancato pagamento delle tasse di concessione governativa per l’anno in corso, per l’esercizio dell’attività venatoria con una licenza di porto di fucile uso caccia, fa incorrere nelle seguenti sanzioni:
  • sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 157/1992;
  • sanzione penale di cui all’art. 699 C.p. in combinato disposto con l’art. 15 L. n. 497/1974.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che in questi casi il porto dell’arma è da ritenersi “abusivo per mancanza di validità della licenza per uso caccia conseguente all’omesso pagamento della tassa di concessione governativa” e “integra gli estremi della contravvenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 699 c.p. e L. n. 497 del 1974, art. 15” (Cass. Pen. 27707/2020, Cass. Pen. 17497/2020 e già Cass Pen 19/05/1986, contra Cass. Pen. 01/06/1990).

ANUUMigratoristi: bene le modifiche alla 157 approvate con la Legge di Bilancio 2025, ma ora occorre la disponibilità e l’impegno del Governo a condividere e programmare con le Associazioni venatorie le azioni necessarie a garantire un futuro all'attività venatoria in Italia


(17/01/2025)

ANUUMigratoristi approva e apprezza le modifiche alla legge 157 introdotte con la Legge di Bilancio 2025 considerandole un primo importante passo in avanti per cercare di ridare sicurezza e certezza del diritto ai cacciatori italiani mettendo al riparo i calendari venatori dai ricorsi strumentali presentati dalle associazioni animaliste.
Con una nota inviata al Ministro Lollobrigida, che ha mantenuto l’impegno che si era assunto in tal senso, ANUUMigratoristi ha ringraziato tutti coloro che a livello di Governo e di Parlamento hanno reso possibile questa modifica.
ANUUMigratoristi ha anche auspicato che ora il Governo e le Regioni avviino subito un coordinamento tecnico-giuridico per prepararsi ad accompagnare l’applicazione pratica delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio prevenendo ed evitando qualsiasi intoppo giuridico-amministrativo che, senz’altro, le associazioni animaliste cercheranno di inventarsi per continuare a disturbare un normale e ordinato svolgimento delle prossime stagioni venatorie.
Nello stesso tempo, ANUUMigratoristi ha evidenziato che però resta ancora molto lavoro da fare per garantire un futuro all’attività venatoria in Italia, affrontando e risolvendo con adeguata progettualità e determinazione tutte le altre problematiche venatorie rimaste ancora sul tappeto.
Basti pensare alla necessità, solo per fare qualche esempio:
  • di adeguare la Legge 157/92 nel suo complesso al mutato contesto agro-ambientale e faunistico come strumento di gestione e conservazione;
  • di rivedere il ruolo di ISPRA;
  • di rivedere la Legge 394/91 sulle aree protette molte delle quali, prive dei requisiti sulle quali sono fondate ed in assenza di una qualsiasi gestione, pongono solo degli inutili vincoli che sembrano perniare sul solo scopo di sottrarre territori alla caccia;
  • di avviare concretamente le procedure tecniche e politiche per la revisione dei Key Concepts italiani, come ampiamente appurato, assolutamente anomali ed ingiustificati e dai quali dipendono le date di apertura e chiusura del prelievo venatorio di molte specie;
  • di risolvere definitivamente l’assurda questione piombo per l’utilizzo nell’attività venatoria;
  • di cancellare il problema valichi non previsto da nessuna disposizione comunitaria;
  • di disciplinare l’effettiva possibilità di rifornimento di richiami vivi per l’attività venatoria, per rinsanguamento degli allevamenti e per fiere e sagre, così come previsto dalla Direttiva Uccelli e dalla Guida Interpretativa;
  • di prevedere la reale e concreta possibilità di prelievo in deroga a difesa delle colture agricole ed a salvaguardia delle tradizioni culturali locali;
  • di garantire un efficace ed agevole controllo, come servizio di pubblica utilità, delle specie problematiche ed opportuniste, alloctone e autoctone, che minacciano l’ambiente, la biodiversità, la zootecnia, l’agricoltura, la sicurezza stradale e ora, con la questione grandi carnivori (orsi e lupi) anche la sicurezza delle persone e degli animali da affezione, cani da caccia compresi, valorizzando la figura del cacciatore come Bioregolatore;
  • di garantire controlli corretti ed imparziali sui cacciatori contrastando comportamenti spesso vessatori ed umilianti;
  • di normare per prevenire e punire severamente le aggressioni degli ecoterroristi a danno dei cacciatori e delle loro sedi e strutture venatorie;
  • di impedire al servizio pubblico televisivo di continuare a fare disinformazione, senza un adeguato contradditorio sull’attività venatoria offendendo pesantemente chi la pratica.
Per questi motivi ANUUMigratoristi ha comunicato di contare sulla necessaria disponibilità del Governo a condividere e programmare urgentemente con le Associazioni venatorie, insieme ma nel rispetto dei reciproci ruoli, un reale percorso tecnico e operativo idoneo ad affrontare e definitivamente risolvere i problemi elencati che ormai da troppi anni affliggono la caccia in Italia.

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA
IL CALENDARIO VENATORIO LOMBARDO
 


(11/12/24)

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha respinto in sede cautelare l’istanza delle Associazioni animaliste per la sospensione degli effetti della sentenza con la quale, a ottobre scorso, il TAR Lombardia aveva affermato la piena legittimità del calendario venatorio lombardo 2024/25. Pertanto, la stagione venatoria continua a svolgersi regolarmente fino a conclusione secondo modalità e tempistiche indicate dal calendario stesso. La pronuncia è molto significativa per aver riconosciuto alle Regioni la possibilità di discostarsi dai Key Concepts (KC) in quanto essi hanno una “valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse”. Il Consiglio di Stato ha poi evidenziato come la metodologia italiana, adottata da ISPRA, per la determinazione della migrazione, non è quella su base statistica, per la quale viene considerata «in migrazione» una specie quando la maggior parte o la media della popolazione si «mette in migrazione», come fanno le nazioni limitrofe alla nostra, ma quella su «base cautelativa precauzionale» che considera la specie in migrazione quando per questa si individuano «i movimenti più precoci sul territorio». Invero, occorre precisare che i KC italiani, non hanno preso a riferimento come data di inizio della migrazione prenuziale il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese; i dati degli altri Stati muovono invece dalla distinzione fra movimenti erratici invernali, non migratori e il vero inizio della migrazione prenuziale, questo anche segnalato dalla Commissione Europea. Il Consiglio di Stato ha, altresì, affermato che la motivazione con cui Regione Lombardia si è discostata dal parere di ISPRA risulta supportata da una istruttoria “appropriata e completa in relazione alle diverse valutazioni dei diversi organi istituzionali e alle linee guida europee”. Si tratta di un’importante decisione che, unitamente alla sentenza del TAR di ottobre che sottolineava come “l’attività venatoria è praticamente coeva alla storia umana” diventano un caposaldo per la stesura dei futuri calendari venatori e la loro valenza. Vogliamo ancora ricordare come il TAR abbia riconosciuto il valore della caccia e delle sue attività, che “sebbene abbiano perso ormai il loro carattere originario di prevalente, se non addirittura esclusiva, fonte di sostentamento delle comunità, rappresentano parimenti una parte della tradizione sociale e culturale italiana, senza contare che la caccia persegue oggi una finalità non solo ricreativa ma anche di misura di conservazione del patrimonio animale. Si pensi all’abbattimento selettivo di specie reputate eccessivamente invasive oppure all’abbattimento per limitare la diffusione di gravi patologie quali la peste suina africana”. É stato premiato lo sforzo compiuto dalla Regione nella raccolta di dati scientifici affidabili e aggiornati in ordine alle dinamiche della migrazione e allo stato di conservazione delle varie specie, nonché il supporto che alcune associazioni venatorie (l’ANUU con l’avvocato Pietro Balletti), hanno offerto ai legali regionali, al fine di ottenere questi risultati. Si tratta davvero di un ottimo esito che deve essere di sprone per la Regione per approvare il calendario della prossima stagione il prima possibile (le procedure sono già state avviate da metà novembre, NdR), in modo da dimostrare ancora una volta il vero valore dell’attività venatoria e di consentire la difesa innanzi ai giudici, riducendo al minimo la possibilità di sospensioni dell’ultimo minuto, a ridosso dell’apertura. Si spera altresì che la politica italiana vorrà finalmente valorizzare l’attività venatoria come avviene nel resto d’Europa.

CONVENZIONE DI BERNA:
DECLASSATO LO STATUS DEL LUPO
 


(11/12/24)

Il Comitato Permanente per la Convenzione di Berna ha approvato, con una larga maggioranza, il declassamento del lupo (Canis lupusda “specie particolarmente protetta” a “specie protetta”. Questo passaggio non implica alcuna autorizzazione alla caccia, ma piuttosto una possibilità di gestione delle popolazioni di lupi, sempre nel rispetto della conservazione della specie, che in alcuni Paesi e contesti crea eccessive problematiche causa il sovrannumero di esemplari. Questo dovrebbe essere visto di buon occhio da chi ha cuore la biodiversità e le realtà del territorio, in primis agricoltori e allevatori. Occorre altresì precisare che nell’UE – della quale fa parte anche l’Italia – nulla potrà comunque essere programmato né fatto, sino a che non verranno modificati anche gli allegati alla Direttiva Habitat: non basta, cioè, la modifica della Convenzione di Berna per agire nell’Unione Europea, per quanto essa sia stato il primo, decisivo passo. Nonostante tutte queste evidenti considerazioni, dobbiamo ancora prendere atto che taluni animalisti, miseramente, cercano di confondere l’opinione pubblica con false informazioni finalizzate per l’ennesima volta a demonizzare l’attività venatoria, che in questo caso nulla ha a che fare con la gestione della specie.

ANUU MIGRATORISTI CONTRARIA AL
“PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEL COLOMBACCIO IN EMILIA-ROMAGNA”


(10/12/2024)

Quanto sappiamo veramente delle armi? 
a cura dell’avv. Francesco Occhiuto


(23/07/2024)

Mi accingo a scrivere queste righe con la consapevolezza di chi sa molto bene che l’argomento che si affronterà è tutt’altro che scontato e quantomai insidioso, soprattutto sul versante delle mutevoli evoluzioni giurisprudenziali che il legislatore pretende di farci ingoiare senza troppo preoccuparsi dei risvolti pratici e interpretativi che di volta in volta ne seguono.
Noi seguaci di Diana, instancabili appassionati e forieri di buone novelle, quanto sappiamo dunque veramente delle armi? Ecco, questo articolo si propone di fornire sull’argomento una sintesi da annoverare in un quadro legislativo generale, senza presunzione alcuna di esaustiva completezza, ponendo l’accento su alcuni degli aspetti più salienti di una materia ricca di interpretazioni (non di rado fuorvianti) e insidie celate anche dietro provvedimenti normativi ambigui.
Sotto il profilo strettamente tecnico, per arma deve intendersi qualunque strumento atto a offendere, per sua destinazione naturale (armi proprie) o per le modalità di impiego (armi improprie). Le "armi proprie" sono quelle da fuoco (pistola, fucile, etc.), da getto (lancia, arco, etc.), da taglio o da punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche o chimiche (in ragione degli aggressivi in esse contenuti), i congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Nella categoria delle "armi improprie", invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le sfere metalliche,etc.

La definizione giuridica, invece, è quella che si desume dal combinato disposto delle norme del Cod. Pen. (artt. 585 e 704) e del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) (art.30), della legislazione vigente in materia e in particolare della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni e integrazioni.
Sotto questo aspetto è possibile operare la seguente distinzione:
ai sensi dell'art. 585 del c.p., agli effetti della Legge penale, per armi si intendono:
  • quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
  • tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;
  • le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti, in quanto espressamente assimilati.
Agli effetti delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt. 695-703 c.p.), ai sensi dell'art. 704 del c.p., per armi si intendono:
  • quelle indicate nel n.1 cpv. dell'art. 585 c.p.;
  • le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
  • Ai sensi dell'art. 30 del T.U.L.P.S. per armi si intendono:
  • le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
  • le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.
Varie sono poi le classificazioni sui diversi tipi di arma.
Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della legge 110/75, "sono da guerra le armi di ogni specie che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari".
"Sono invece armi tipo guerra quelle che pur non rientrando tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano delle caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra" (art. 1, 2° comma, legge 110/75).
Rientrano tra le armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, 1° comma della legge 110/75:
  • i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
  • i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  • i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  • i fucili, le carabine e i moschetti a una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico;
  • i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
  • le rivoltelle a rotazione;
  • le pistole a funzionamento semiautomatico;
  • le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate a utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la Commissione consultiva di cui all'art. 6, comma 1 della legge 110/75 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Si considerano armi per uso sportivo (legge 25 marzo 1986, n. 85):
  • quelle riconosciute dal Ministero dell'Interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale delle armi;
  • quelle, sia lunghe sia corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive (art. 2).
A norma dell'art. 4, comma 1 della legge 110/75 sono definite armi comuni non da sparo:
  • le armi bianche: strumenti da punta o da taglio (pugnali, baionette, coltelli, spade);
  • gli strumenti per i quali sussiste un divieto assoluto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere);
  • bastoni animati.
Un'altra distinzione è quella tra armi antiche, artistiche e rare:
  • antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed art. 10, comma 1 della stessa legge) sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890;
  • artistiche sono quelle che posseggono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti;
  • armi rare sono quelle armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile 1982);
  • armi storiche sono quelle legate ad un'epoca determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982).
Chi possiede un titolo valido, stando agli aggiornamenti normativi del D.Lgs. 104 del 2018 che recepisce in Italia la nuova direttiva europea armi (Dir. 853/2017), può detenere:
  • 3 armi classificate come armi comuni da sparo;
  • 12 armi classificate come sportive;
  • un numero illimitato di armi da Caccia.
Considerando sempre gli aggiornamenti introdotti dal D.Lgs.104 del 2018, per quanto riguarda le armi classificate come sportive, i limiti dei relativi caricatori saranno di 20 colpi per le armi corte, mentre le lunghe fino a un massimo di 10 colpi.
Nel caso in cui si volessero detenere più armi rispetto ai limiti numerici previsti per questo tipo di licenza, sarà necessario ottenere una licenza da collezionista.
Una volta entrati in possesso di armi e munizioni, la legge prevede un massimo di 72 ore entro le quali dovrà esserne fatta denuncia ai competenti Uffici di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri. 
Una licenza di porto di fucile uso caccia consente di detenere, oltre alle armi nelle quantità sopra elencate, anche i relativi munizionamenti e anche polvere da sparo per ricarica. Sarà, però, necessario denunciare il possesso delle munizioni secondo i seguenti termini:
  • quando si possiedono più di 1.000 munizioni spezzate o a pallini o pallettoni;
  • cartucce per pistola o revolver. Il limite massimo è di 200 cartucce;
  • munizioni a palla unica per fucile a canna rigata. Limite massimo 1500 cartucce che dovranno essere tutte denunciate. Le variazioni in termini di diminuzione non dovranno essere denunciate, quelle in aumento sì.
Il limite di 200 e 1500 colpi non si riferisce alle munizioni denunciate, ma a quelle concretamente detenute. Se, ad esempio, un tiratore ha 200 cartucce in denuncia e quelle 200 cartucce sono presenti nel suo armadietto, egli non potrà ricaricarne ad esempio altre 20. Nemmeno se le spara entro le 72 ore. Nel caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, potrà essere sanzionato.
In tutto questo quadro, non può non essere annoverata una tematica di grande interesse per tutti, vale a dire “l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi” come previsto dall’art. 20 della legge 18 Aprile 1975 n.110. Già! Ma ci siamo mai interrogati fino in fondo sul significato vero di questo “obbligo di diligenza” e cosa comporta effettivamente?
Lo scrivente che di mestiere fa l’avvocato ha assistito, non di rado, nell’applicazione della norma suddetta, a interpretazioni forzate, estremiste e veri e propri voli pindarici da parte di chi crede di conoscere alla perfezione tutto e poi, invece, finisce puntualmente con l’essere smentito a suon di provvedimenti e sentenze da parte della Autorità Giudiziaria adita.
Per rispondere alla domanda suddetta, richiamo una eloquente sentenza della Suprema Corte di Cassazione della I Sezione la n.1868 del 21 Gennaio 2000 che ha fatto scuola sul punto: “l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi come previsto dall’art. 20 della legge 18 Aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, posso esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’ “id quod plerumque accidit.”  (Sempre in questo senso, cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 6827 del 13 dicembre 2012, dep. 2013, Arconte, Rv. 254703; Cass. Sez. 1, n. 47299 del 29 novembre 2011, Gennari, Rv. 251407).
Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto, il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile.
In definitiva, occorre essere attenti e scrupolosi nel custodire le armi ma senza farsi ossessionare da comportamenti e condotte che vanno oltre la normale diligenza del bonus pater familias.
Vorrei chiudere, per chi ha avuto la pazienza di leggere fino a qui questo articolo, con una frase di Piero Calamandrei La libertà è condizione ineliminabile della legalità; dove non vi è libertà non può esservi legalità.”
Per informazioni: f.occhiuto@gmail.com
 
 
 
 
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